Titolo I
Disposizioni Generali
Articolo 1
Denominazione e Sede
1. La “Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello” è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato nata dalla trasformazione della Associazione “Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello”.
2. La Fondazione è regolata dalle disposizioni del codice civile, dalle relative disposizioni d’attuazione, dal seguente Statuto nonché dai Regolamenti Interni.
3. La Fondazione ha sede in Roma, via di Villa Patrizi 8, 00161.
Articolo 2
Scopo, diritti, prerogative e facoltà
1. La Fondazione, che agisce senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale.
2. La Fondazione esercita la propria attività in Italia e all’estero senza alcuna preclusione territoriale per diffondere la cultura e la conoscenza del Cinema Italiano.
3. La Fondazione subentra in tutti i diritti e gli obblighi, tanto attivi quanto passivi, dell’Associazione “Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello”, in essere alla data del riconoscimento.
4. La Fondazione può provvedere alla produzione diretta o indiretta, anche mediante l’ausilio di società terze, dei Premi David di Donatello e di ogni ulteriore attività culturale che dovesse essere esercitata in conformità con gli scopi della Fondazione stessa.
5. Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato anche mediante la realizzazione di eventi volti alla promozione del Cinema Italiano e destinati al pubblico dei teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.
6. La Fondazione, nei limiti delle sue prerogative, può patrocinare, organizzare e gestire corsi ed eventi formativi aventi ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, del cinema italiano in tutte le sue forme.
7. In via strumentale al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione, con la precisazione che le seguenti attività hanno valore meramente esemplificativo e non esclusivo, può:
a. stipulare ogni opportuno negozio giuridico volto al supporto o al raggiungimento delle proprie finalità, compresi i contratti o gli atti giuridici comunque denominati aventi ad oggetto il finanziamento tanto a breve che a lungo termine, in qualsivoglia modo ottenuto od effettuato;8. La Fondazione, sempre in conformità con i propri scopi, è abilitata a svolgere ogni attività commerciale accessoria rispetto a quelle previste dal presente articolo, sia direttamente che indirettamente.
b. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria o, comunque, di cui abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo;
c. stipulare contratti e/o atti giuridici aventi ad oggetto l’acquisto di diritti reali o diritti di godimento, anche trascrivibili, che siano ritenuti utili e/o opportuni al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali;
d. raccogliere fondi che siano destinati alla realizzazione tanto diretta quanto indiretta di interventi delle finalità istituzionali;
e. produrre, sia in Italia che all’estero, spettacoli o premiazioni inerenti alle proprie finalità;
f. instaurare rapporti di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nel medesimo settore tanto in Italia quanto all’Estero;
g. costituire o partecipare a società di capitali, acquisendo partecipazioni nelle stesse che non siano di controllo e senza assumere alcuna qualità che possa in concreto determinare una responsabilità patrimoniale per il relativo operato, che abbiano un oggetto sociale compatibile con le finalità, anche strumentali, previste dal presente statuto;
h. promuovere iniziative volte alla diffusione del Cinema Italiano sia in Italia che all’estero;
i. compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per le proprie finalità istituzionali, fatta eccezione per quelle attività che risultino interdette dalla legge;
j. pubblicare atti e documenti.
a. dal Fondo di Dotazione in numerario, dato dall’attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle ulteriori elargizioni effettuate da enti o privati con espressa destinazione al relativo incremento;3. Il Fondo di Gestione è costituito:
b. da beni mobili, immobili nonché dalle eventuali partecipazioni sociali detenute;
c. dai contributi, dai fondi e da qualsivoglia elargizione comunque denominata erogata dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
a. dal Fondo di Gestione in numerario, dato dall’attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle successive elargizioni effettuate da enti o da privati;4. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di Dotazione e dai beni costituenti il patrimonio;
c. dalle attività svolte dalla Fondazione;
d. da contributi, in qualsiasi forma concessi anche quali quote di partecipazione in società di capitali;
e. dal complesso dei beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano stati espressamente destinati al fondo di dotazione;
f. da eventuali altri contributi attribuiti a tale titolo dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.
a. per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti;
b. destinati all’incremento del Fondo di Gestione;
c. il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà, ove ne ravvisi la necessità, con delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto, di destinare le somme di cui al comma 6 del presente articolo al Fondo di Dotazione.
Titolo II
Composizione della Fondazione, Organi e Uffici
Articolo 6
Concorso alla Fondazione
1. I Fondatori si dividono in: Fondatori di Diritto, Fondatori Elettivi e Fondatori Ordinari con e senza diritto di voto.
2. Tutti i componenti devono possedere le qualità personali di onestà, correttezza e probità che costituiscono i primari requisiti alla cui sussistenza è condizionata la partecipazione alla Fondazione.
Articolo 7
Fondatori di diritto
1. Sono Fondatori di Diritto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello:
a. l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA);2. La qualità di Fondatore di Diritto non è trasmissibile e ha una durata pari alla durata del singolo Fondatore.
b. l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
a. tre (3) persone fisiche rappresentanti della categoria degli autori di opere cinematografiche, selezionati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo secondo i requisiti di cui al successivo comma 3 lettera (a);3. I Fondatori Elettivi, di cui al comma precedente, lett. (a) e (b), devono essere eletti:
b. due (2) esponenti della cultura o dell’imprenditoria, selezionati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo i requisiti di cui al comma 3 lettere (b) e (c).
c. due (2) persone fisiche scelte dall’ANICA tra i presidente delle diverse sezioni della stessa ovvero indicati dagli stessi;
d. due (2) persone fisiche scelte dall’AGIS tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi.
a. tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che abbiano esercitato entrambe le attività di sceneggiatore e regista e che possano vantare almeno dieci (10) opere cinematografiche nel corso della loro carriera professionale;4. Sono Fondatori Ordinari coloro che:
b. tra gli esponenti di chiara fama del mondo della cultura residenti in Italia da almeno cinque (5) anni, che si siano particolarmente distinti nella diffusione della cultura italiana nel mondo, non solo in ambito cinematografico, ma anche letterario e musicale e che abbiano avuto l’opportunità di gestire proficuamente eventi culturali in Italia e all’Estero per almeno tre anni;
c.tra gli esponenti di chiara fama del mondo dell’imprenditoria residenti o aventi sede in Italia dal almeno cinque (5) anni, non associati ad alcuno degli enti Fondatori, che si siano particolarmente distinti nella loro attività e che abbiano mostrato nel corso degli ultimi due lustri delle straordinarie competenze o uno straordinario supporto alla crescita della cultura in Italia.
a. siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo quali possibili Fondatori Ordinari;5. Sono Fondatori Sostenitori coloro che:
b. apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
c. siano stati ammessi da una delibera dell’Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
a. siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo;6. I Fondatori Sostenitori hanno diritto di intervento in assemblea ma sono sprovvisti del diritto di voto. La presenza e l’assenza del Fondatore Sostenitore non concorrono al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi in assemblea.
b. apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 60.000 (sessantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
c. siano stati ammessi da una delibera dell’Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
a. il Consiglio Direttivo;2. La gestione e l’organizzazione della Fondazione è rimessa agli organi e ai titolari degli uffici di cui al comma precedente secondo le competenze e le modalità di seguito disciplinate.
b. il Presidente e il Vicepresidente;
c. il Segretario Generale;
d. l’Assemblea;
e. il Revisore unico.
a. rinuncia;5. Alla sostituzione del membro cessato dalla funzione, provvede per cooptazione il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, ovvero in quella convocata specificamente entro il termine di trenta (30) giorni in tutti i casi in cui la nomina sia rimessa all’Assemblea. La nomina per cooptazione sarà efficace sino alla successiva Assemblea la quale dovrà deliberare la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo.
b. impossibilità di svolgere l’ufficio;
c. esclusione dalla Fondazione;
d.revoca deliberata dall’Assemblea.
a. il Presidente della Fondazione;7. Allorché l’Assemblea proceda alla nomina di ulteriori due membri del Consiglio Direttivo, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal comma precedente, questi dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lett. (b) e (c).
b. il Direttore Generale pro tempore per il Cinema del MIBACT;
c. il Presidente pro temporedell’AGIS;
d. il Presidente pro temporedell’Anica;
e. due (2) rappresentanti degli autori, scelti tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che siano stati candidati ad un premio David di Donatello come autore di un’opera cinematografica;
f. due (2) membri nominati dall’ANICA, scelti tra i presidenti delle diverse sezioni della stessa;
g. due (2) membri nominati dall’AGIS, scelti tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi.
a. approva, su proposta del Presidente o del Vicepresidente vicario, il progetto di bilancio;
b. coadiuva il Presidente della Fondazione nell'attuazione degli scopi istituzionali;
c. approva il regolamento di funzionamento della Fondazione e i regolamenti dei premi amministrati dalla Fondazione;
d. delibera sull’aumento del contributo annuale dei Fondatori Ordinari e dei Fondatori Sostenitori;
e. nomina il Vicepresidente della Fondazione;
f. autorizza il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
g. stabilisce i criteri e le modalità per la verifica permanente della qualità di gestione e di amministrazione della Fondazione;
h. delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea;
i. su indicazione del Presidente della Fondazione, circa la violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 21, comma 1, delibera sulla proposta di esclusione dei Fondatori la cui approvazione è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea;
l. nomina il direttore artistico.
3. Eccedono l’ordinaria amministrazione gli atti che, tanto disgiuntamente che congiuntamente, determinino per la Fondazione: un esborso, a qualsivoglia titolo convenuto, superiore ad euro 30.000 (trentamila); il perseguimento di finalità estranee a quelle previste dal presente statuto; il trasferimento, a qualsiasi titolo, anche parziale e temporaneo, dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione; l’utilizzo, in qualunque modo effettuato, dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per fini, anche latamente, pubblicitari o promozionali di altri prodotti o aziende.
4. Il Consiglio Direttivo, solo per finalità non lucrative e/o di beneficenza, può: autorizzare il trasferimento non definitivo a titolo gratuito o a prezzo vile dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e/o rinunciare a pretendere un corrispettivo per lo sfruttamento, in qualsiasi modo effettuato, dei marchi e/o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per finalità promozionali o pubblicitarie.
5. Il Consiglio Direttivo può autorizzare, quanto previsto al comma precedente, anche per finalità lucrative deliberando con un quorum deliberativo pari ai 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
6. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta di almeno un Fondatore, sulla introduzione di premi connessi o collegati a rapporti di sponsorizzazione instaurati o da instaurare con la Fondazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, decide sulle relative questioni ed è tenuto a valutare le eventuali proposte pervenute, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, solo allorché il valore della sponsorizzazione sia pari o superiore al valore del contributo annuale dei Fondatori Ordinari aumentato di tre volte. I premi previsti dal presente comma non assumeranno, in alcun caso, la natura di Premi David di Donatello ma potranno essere attribuiti durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non trovano applicazione in relazione alle opere e ai soggetti premiati dalla Fondazione con i Premi David di Donatello.
8. Il Consiglio Direttivo vigila inoltre in ordine alla permanenza in capo ai componenti dei requisiti personali di onestà, correttezza e probità, se del caso assumendo una specifica delibera indicante le condotte, le situazioni e le condizioni personali che la Fondazione ritiene non compatibili con le finalità della Fondazione stessa nonché dei maggiori requisiti previsti dal presente Statuto per alcuni Fondatori.
9. Il Consiglio, quando verifica il venir meno di tali requisiti, assume, se le circostanze lo consigliano, un provvedimento cautelare di sospensione e, in ogni caso, rimette la questione all’Assemblea per l’assunzione dei provvedimenti definitivi.
10. Il Consiglio Direttivo propone la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 12
Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto, tra gli esponenti del mondo dello spettacolo di chiara fama che siano stati insigniti, come autori, produttori o interpreti del premio David di Donatello o di analogo altro premio di rilevanza internazionale, ovvero tra gli esponenti della cultura o dell’imprenditoria di chiara fama, residenti in Italia dal almeno cinque anni, che abbiano mostrato rilevanti competenze nel settore cinematografico e si siano particolarmente distinti nella loro attività di supporto alla crescita del Cinema Italiano.
2. Il Presidente rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
4. Il Presidente:
a. è il legale rappresentante della Fondazione;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c. convoca e presiede l'Assemblea;
d. sovrintende al buon andamento della Fondazione;
e. compie tutti gli atti di amministrazione salvo quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione e/o ricadenti nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo o che da questo ultimo debbono essere espressamente autorizzati;
f. riferisce al Consiglio Direttivo circa le questioni di particolare rilevanza;
g. assume la qualità di direttore artistico ove non diversamente deliberato dal consiglio direttivo.
6. L’organizzazione della Fondazione è affidata al Presidente che, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per attuare i suoi scopi istituzionali, promuove una serie di manifestazioni cinematografiche - tra cui principalmente i riconoscimenti annuali denominati Premi David di Donatello destinate ad illustrare la migliore e più recente produzione cinematografica.
7. Il Presidente è sostituito in qualsiasi momento, in caso di gravissimo impedimento, dal Vicepresidente il quale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il Vicepresidente dovrà essere autorizzato, volta per volta, dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Assemblea
1. L’Assemblea è costituita dai Fondatori di Diritto, dai Fondatori Ordinari e dai Fondatori Elettivi.
2. I membri dell’Assemblea non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.
Articolo 14
Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. Le Assemblee sono indette mediante avviso scritto inviato a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata, email o telefax che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indirizzata a ciascun membro ed a ciascun consigliere, nonché al Revisore Unico.
3. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo di telegramma, ovvero a mezzo di telefax e/o di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, da inviare almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
4. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. Si considerano validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti tutti i membri e, altresì, siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore unico. Se i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Revisore unico non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
6. L’Assemblea Ordinaria può essere convocata, inoltre, da:
a. almeno due membri del Consiglio Direttivo;7. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata da:
b. almeno un terzo dei Fondatori.
a. almeno quattro membri del Consiglio Direttivo;8. Le deliberazioni dell’Assemblea, in ogni caso, sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da uno dei presenti indicato dal Presidente con funzioni di Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i Fondatori.
b. almeno due terzi dei Fondatori.
a. l’approvazione del bilancio;2. I componenti dell’Assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri del Consiglio Direttivo o tanti Fondatori che rappresentino almeno un terzo del totale dei Fondatori stessi sottopongano alla loro approvazione.
b. l’approvazione delle modifiche Statutarie;
c. la scelta dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo di cui all’art. 10, comma 6, lettere (e) e comma 7;
d. l’esclusione dei singoli Fondatori;
e. la nomina del Presidente;
f. la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
g. la revoca degli altri membri del Consiglio Direttivo;
h.le nomine dei Fondatori Elettivi di cui all’articolo 8, comma 2, lett. (a) e (b);
i. la nomina del Revisore unico;
j. l’ammissione dei Fondatori Ordinari nel numero massimo di sette (7);
l. l’ammissione dei Fondatori Sostenitori;
m. approva, su richiesta di almeno due Fondatori, l’introduzione di nuovi premi e/o categorie di premi David di Donatello che non siano correlati ad attività pubblicitarie o promozionali di alcun genere.
a. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui siano all’ordine del giorno questioni afferenti alla propria attività;
b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea in cui si discuta dell’approvazione del bilancio;
c. verifica i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo, prima della loro presentazione all'Assemblea, esprimendo il proprio parere.
a. è a capo dell’Ufficio di Presidenza;3. La durata dell’incarico di Segretario Generale è determinata all’atto della nomina.
b. è responsabile della struttura operativa della Fondazione e risponde del suo operato;
c. assicura l'attuazione dell'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività programmate;
d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne verbalizza il contenuto.
a. se egli stesso o una persona giuridica privata o pubblica di cui è amministratore o, comunque, sulla quale esercita il controllo, ha interesse nella delibera da adottare;
b. se egli stesso è parente o affine sino al terzo grado o è convivente o commensale abituale di una persona fisica o di una persona fisica che abbia il controllo di una persona giuridica che ha un interesse diretto nella delibera da adottare;
c. se è legato, a qualsiasi titolo, con una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che possa essere direttamente o indirettamente avvantaggiata da una delibera da adottare.
a. non abbia versato i contributi periodici deliberati dall’Assemblea;2. Le disposizioni contenute nel presente articolo al comma 1, lett. a) ed e) non si applicano ai Fondatori di Diritto. La disposizione di cui al comma 1, lett. a) non si applica ai Fondatori Elettivi.
b. abbia tenuto un comportamento gravemente irrispettoso dei regolamenti della Fondazione;
c. abbia tenuto un comportamento contrario alle finalità della Fondazione o, comunque, gravemente lesivo per gli interessi della stessa;
d. sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
e. non abbia presenziato a cinque (5) Assemblee senza giustificato motivo comunicato almeno tre (3) giorni prima dell’Assemblea;
f. abbia violato quanto previsto dall’art. 20 dello statuto.
a. sia constatata l’impossibilità di perseguire gli scopi e di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 2;2. L’Assemblea assume la deliberazione di scioglimento con il voto di tre quarti (3/4) dei suoi componenti.
b. vengano meno la totalità dei Fondatori.