AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO Premi David di Donatello - Fondazione
statuto

Fondazione ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO
PREMI DAVID DI DONATELLO
Statuto


Titolo I
Disposizioni Generali


Articolo 1
Denominazione e Sede
1. La “Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello” è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato nata dalla trasformazione della Associazione “Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello”.
2. La Fondazione è regolata dalle disposizioni del codice civile, dalle relative disposizioni d’attuazione, dal seguente Statuto nonché dai Regolamenti Interni.
3. La Fondazione ha sede in Roma, via di Villa Patrizi 8, 00161.


Articolo 2
Scopo, diritti, prerogative e facoltà

1. La Fondazione, che agisce senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale.
2. La Fondazione esercita la propria attività in Italia e all’estero senza alcuna preclusione territoriale per diffondere la cultura e la conoscenza del Cinema Italiano.
3. La Fondazione subentra in tutti i diritti e gli obblighi, tanto attivi quanto passivi, dell’Associazione “Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello”, in essere alla data del riconoscimento.
4. La Fondazione può provvedere alla produzione diretta o indiretta, anche mediante l’ausilio di società terze, dei Premi David di Donatello e di ogni ulteriore attività culturale che dovesse essere esercitata in conformità con gli scopi della Fondazione stessa.
5. Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato anche mediante la realizzazione di eventi volti alla promozione del Cinema Italiano e destinati al pubblico dei teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.
6. La Fondazione, nei limiti delle sue prerogative, può patrocinare, organizzare e gestire corsi ed eventi formativi aventi ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, del cinema italiano in tutte le sue forme.
7. In via strumentale al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione, con la precisazione che le seguenti attività hanno valore meramente esemplificativo e non esclusivo, può:

a. stipulare ogni opportuno negozio giuridico volto al supporto o al raggiungimento delle proprie finalità, compresi i contratti o gli atti giuridici comunque denominati aventi ad oggetto il finanziamento tanto a breve che a lungo termine, in qualsivoglia modo ottenuto od effettuato;
b. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria o, comunque, di cui abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo;
c. stipulare contratti e/o atti giuridici aventi ad oggetto l’acquisto di diritti reali o diritti di godimento, anche trascrivibili, che siano ritenuti utili e/o opportuni al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali;
d. raccogliere fondi che siano destinati alla realizzazione tanto diretta quanto indiretta di interventi delle finalità istituzionali;
e. produrre, sia in Italia che all’estero, spettacoli o premiazioni inerenti alle proprie finalità;
f. instaurare rapporti di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nel medesimo settore tanto in Italia quanto all’Estero;
g. costituire o partecipare a società di capitali, acquisendo partecipazioni nelle stesse che non siano di controllo e senza assumere alcuna qualità che possa in concreto determinare una responsabilità patrimoniale per il relativo operato, che abbiano un oggetto sociale compatibile con le finalità, anche strumentali, previste dal presente statuto;
h. promuovere iniziative volte alla diffusione del Cinema Italiano sia in Italia che all’estero;
i. compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per le proprie finalità istituzionali, fatta eccezione per quelle attività che risultino interdette dalla legge;
j. pubblicare atti e documenti.
8. La Fondazione, sempre in conformità con i propri scopi, è abilitata a svolgere ogni attività commerciale accessoria rispetto a quelle previste dal presente articolo, sia direttamente che indirettamente.
9. La Fondazione può accettare erogazioni liberali e lasciati testamentari effettuati da persone fisiche, enti pubblici o privati anche con vincolo di destinazione purché questo imprima delle finalità compatibili con gli scopi della fondazione stessa.


Articolo 3
Vigilanza

1. Le attività della Fondazione sono sottoposte alla vigilanza delle competenti Autorità come previsto dal Codice Civile nonché da ogni altra disposizione vigente applicabile per materia.


Articolo 4
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Può essere conferito nel patrimonio della Fondazione qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.
2. Il Fondo di Dotazione è costituito:
a. dal Fondo di Dotazione in numerario, dato dall’attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle ulteriori elargizioni effettuate da enti o privati con espressa destinazione al relativo incremento;
b. da beni mobili, immobili nonché dalle eventuali partecipazioni sociali detenute;
c. dai contributi, dai fondi e da qualsivoglia elargizione comunque denominata erogata dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
3. Il Fondo di Gestione è costituito:
a. dal Fondo di Gestione in numerario, dato dall’attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle successive elargizioni effettuate da enti o da privati;
b. dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di Dotazione e dai beni costituenti il patrimonio;
c. dalle attività svolte dalla Fondazione;
d. da contributi, in qualsiasi forma concessi anche quali quote di partecipazione in società di capitali;
e. dal complesso dei beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano stati espressamente destinati al fondo di dotazione;
f. da eventuali altri contributi attribuiti a tale titolo dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5. In nessun caso la Fondazione potrà erogare utili o avanzi di gestione.


Articolo 5
Esercizio finanziario e bilancio

1. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e ne approva il contenuto prima di rimetterne l’approvazione all’Assemblea.
3. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione lo richiedano.
4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore unico e dalla relazione circa le attività svolte.
5. Il bilancio, la relazione sulle attività svolte e la relazione del Revisore unico devono essere depositati sette (7) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea presso la sede della Fondazione, unitamente ai documenti ad essi allegati.
6. In ogni caso è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la durata della Fondazione, salvo che la legge non disponga diversamente. Gli avanzi delle gestioni annuali sono, in ordine gerarchico, impiegati: 

a. per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti;
b.
destinati all’incremento del Fondo di Gestione;
c.
il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà, ove ne ravvisi la necessità, con delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto, di destinare le somme di cui al comma 6 del presente articolo al Fondo di Dotazione.



Titolo II
Composizione della Fondazione, Organi e Uffici



Articolo 6
Concorso alla Fondazione

1. I Fondatori si dividono in: Fondatori di Diritto, Fondatori Elettivi e Fondatori Ordinari con e senza diritto di voto.
2. Tutti i componenti devono possedere le qualità personali di onestà, correttezza e probità che costituiscono i primari requisiti alla cui sussistenza è condizionata la partecipazione alla Fondazione.


Articolo 7
Fondatori di diritto

1. Sono Fondatori di Diritto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello:

a. l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA);
b.  l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
2. La qualità di Fondatore di Diritto non è trasmissibile e ha una durata pari alla durata del singolo Fondatore.
3. I Fondatori di Diritto sono rappresentati all’interno della Fondazione dai relativi legali rappresentanti pro tempore.
4. I Fondatori di Diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione. Possono, tuttavia, in presenza di gravi motivi, essere esclusi i relativi rappresentanti allorché tengano comportamenti gravemente lesivi dell’integrità della Fondazione o i loro comportamenti si pongano in contrasto con lo statuto, le finalità e gli scopi della Fondazione stessa.
5. I rappresentanti dei Fondatori di Diritto esprimono il voto in ragione del rapporto di rappresentanza organica con l’ente pubblico o privato di riferimento e rispondono del loro operato verso la Fondazione e verso gli enti rappresentati.


Articolo 8
Fondatori Elettivi
Fondatori Ordinari
Fondatori Sostenitori

1. Possono partecipare alla Fondazione le persone fisiche di nazionalità italiana e straniera, le persone giuridiche, anche aventi sedi all’estero, nonché gli enti, anche senza personalità giuridica, pubblici o privati o altre istituzioni, nei modi e nelle forme riportate nel presente articolo.
2. Sono Fondatori Elettivi:
a. tre (3) persone fisiche rappresentanti della categoria degli autori di opere cinematografiche, selezionati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo secondo i requisiti di cui al successivo comma 3 lettera (a);
b. due (2) esponenti della cultura o dell’imprenditoria, selezionati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo i requisiti di cui al comma 3 lettere (b) e (c).
c. due (2) persone fisiche scelte dall’ANICA tra i presidente delle diverse sezioni della stessa ovvero indicati dagli stessi;
d. due (2) persone fisiche scelte dall’AGIS tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi.
3. I Fondatori Elettivi, di cui al comma precedente, lett. (a) e (b), devono essere eletti:
a. tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che abbiano esercitato entrambe le attività di sceneggiatore e regista e che possano vantare almeno dieci (10) opere cinematografiche nel corso della loro carriera professionale;
b. tra gli esponenti di chiara fama del mondo della cultura residenti in Italia da almeno cinque (5) anni, che si siano particolarmente distinti nella diffusione della cultura italiana nel mondo, non solo in ambito cinematografico, ma anche letterario e musicale e che abbiano avuto l’opportunità di gestire proficuamente eventi culturali in Italia e all’Estero per almeno tre anni;
c.tra gli esponenti di chiara fama del mondo dell’imprenditoria residenti o aventi sede in Italia dal almeno cinque (5) anni, non associati ad alcuno degli enti Fondatori, che si siano particolarmente distinti nella loro attività e che abbiano mostrato nel corso degli ultimi due lustri delle straordinarie competenze o uno straordinario supporto alla crescita della cultura in Italia.
4. Sono Fondatori Ordinari coloro che:
a. siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo quali possibili Fondatori Ordinari;
b. apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
c. siano stati ammessi da una delibera dell’Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
5. Sono Fondatori Sostenitori coloro che:
a. siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo;
b. apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 60.000 (sessantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
c. siano stati ammessi da una delibera dell’Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
6. I Fondatori Sostenitori hanno diritto di intervento in assemblea ma sono sprovvisti del diritto di voto. La presenza e l’assenza del Fondatore Sostenitore non concorrono al raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi in assemblea.
7. I Fondatori e i relativi rappresentanti non percepiscono alcun compenso né rimborso spese in ragione del loro ufficio.
8. Il diritto alla qualità di Fondatore è personale e non è trasmissibile a terzi.
9. La qualità di Fondatore cessa a seguito di recesso o a seguito di esclusione. Nessun diritto compete al Fondatore receduto o escluso, come pure nessun diritto compete ai suoi aventi causa in caso di morte.


Articolo 9
Organi e Uffici
1. Gli organi e gli uffici della Fondazione sono:
a. il Consiglio Direttivo;
b. il Presidente e il Vicepresidente;
c. il Segretario Generale;
d. l’Assemblea;
e. il Revisore unico.
2. La gestione e l’organizzazione della Fondazione è rimessa agli organi e ai titolari degli uffici di cui al comma precedente secondo le competenze e le modalità di seguito disciplinate.


Articolo 10
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri compreso fra dieci (10) e dodici (12) a discrezione dell’Assemblea.
2. Ciascun componente del Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di quattro (4) anni e cessa dalla stessa a tale scadenza. Il relativo mandato è rinnovabile una volta sola.
3. Non sono soggetti al limite quadriennale i componenti del Consiglio Direttivo che ricoprono tale incarico nella loro qualità di rappresentanti dei Fondatori di Diritto, la durata dell’incarico è tuttavia subordinata alla durata del rapporto di rappresentanza con l’Ente di riferimento. Parimenti, non è subordinato al limite quadriennale il Direttore Generale pro tempore per il Cinema del MIBACT.
4. I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica, oltre che per il decorso del termine, per:
a. rinuncia;
b. impossibilità di svolgere l’ufficio;
c. esclusione dalla Fondazione;
d.revoca deliberata dall’Assemblea.
5. Alla sostituzione del membro cessato dalla funzione, provvede per cooptazione il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, ovvero in quella convocata specificamente entro il termine di trenta (30) giorni in tutti i casi in cui la nomina sia rimessa all’Assemblea. La nomina per cooptazione sarà efficace sino alla successiva Assemblea la quale dovrà deliberare la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo è così composto: 
a. il Presidente della Fondazione;
b. il Direttore Generale pro tempore per il Cinema del MIBACT;
c. il Presidente pro temporedell’AGIS;
d. il Presidente pro temporedell’Anica;
e. due (2) rappresentanti degli autori, scelti tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che siano stati candidati ad un premio David di Donatello come autore di un’opera cinematografica;
f. due (2) membri nominati dall’ANICA, scelti tra i presidenti delle diverse sezioni della stessa;
g. due (2) membri nominati dall’AGIS, scelti tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi. 
7. Allorché l’Assemblea proceda alla nomina di ulteriori due membri del Consiglio Direttivo, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal comma precedente, questi dovranno possedere i requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lett. (b) e (c).
8. Nel corso della riunione di insediamento, ovvero nel corso della prima riunione utile, o di quella del caso appositamente convocata entro trenta (30) giorni, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza degli aventi diritto, il Vicepresidente.
9. La nomina del Presidente e quella dei membri del Consiglio Direttivo di cui al presente articolo, comma 6 lett (e) è rimessa alla competenza dell’Assemblea.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito per discutere e deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e il Presidente. Non è consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo per delega.
11. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, ovvero su richiesta congiunta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
12. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, anche il Segretario Generale con il compito di verbalizzare la relativa riunione.
13. La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la riunione sarà tenuta, oltre che dell’ordine del giorno delle questioni da esaminare.
14. La convocazione è validamente eseguita, se è spedita, anche a mezzo fax o e-mail, al domicilio indicato da ciascun membro, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello in cui deve tenersi l’adunanza, ovvero - in caso di comprovata urgenza -  almeno 24 ore prima della riunione.
15. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In tutte le ipotesi in cui il Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea sia composto da un numero pari di membri il voto del Presidente è determinante in caso di parità.
16. I membri del Consiglio Direttivo di cui al comma 6, lett. (e) e comma 7 decadono dal relativo ufficio allorché, senza giustificato motivo comunicato almeno due (2) giorni prima della riunione, non partecipino a due (2) riunioni del Consiglio Direttivo consecutive.
17. La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.


Articolo 11
Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche competenze attribuite ad altri organi o uffici della Fondazione, in forza di legge o di quanto stabilito nel presente statuto, spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio Direttivo in particolare:

a. approva, su proposta del Presidente o del Vicepresidente vicario, il progetto di bilancio;
b. coadiuva il Presidente della Fondazione nell'attuazione degli scopi istituzionali;
c. approva il regolamento di funzionamento della Fondazione e i regolamenti dei premi amministrati dalla Fondazione;
d. delibera sull’aumento del contributo annuale dei Fondatori Ordinari e dei Fondatori Sostenitori;
e. nomina il Vicepresidente della Fondazione;
f. autorizza il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
g. stabilisce i criteri e le modalità per la verifica permanente della qualità di gestione e di amministrazione della Fondazione;
h. delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea;
i. su indicazione del Presidente della Fondazione, circa la violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 21, comma 1, delibera sulla proposta di esclusione dei Fondatori la cui approvazione è rimessa alla competenza esclusiva dell’Assemblea;
l. nomina il direttore artistico.

3. Eccedono l’ordinaria amministrazione gli atti che, tanto disgiuntamente che congiuntamente, determinino per la Fondazione: un esborso, a qualsivoglia titolo convenuto, superiore ad euro 30.000 (trentamila); il perseguimento di finalità estranee a quelle previste dal presente statuto; il trasferimento, a qualsiasi titolo, anche parziale e temporaneo, dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione; l’utilizzo, in qualunque modo effettuato, dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per fini, anche latamente, pubblicitari o promozionali di altri prodotti o aziende.
4. Il Consiglio Direttivo, solo per finalità non lucrative e/o di beneficenza, può: autorizzare il trasferimento non definitivo a titolo gratuito o a prezzo vile dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e/o rinunciare a pretendere un corrispettivo per lo sfruttamento, in qualsiasi modo effettuato, dei marchi e/o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per finalità promozionali o pubblicitarie.
5. Il Consiglio Direttivo può autorizzare, quanto previsto al comma precedente, anche per finalità lucrative deliberando con un quorum deliberativo pari ai 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
6. Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta di almeno un Fondatore, sulla introduzione di premi connessi o collegati a rapporti di sponsorizzazione instaurati o da instaurare con la Fondazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, decide sulle relative questioni ed è tenuto a valutare le eventuali proposte pervenute, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, solo allorché il valore della sponsorizzazione sia pari o superiore al valore del contributo annuale dei Fondatori Ordinari aumentato di tre volte. I premi previsti dal presente comma non assumeranno, in alcun caso, la natura di Premi David di Donatello ma potranno essere attribuiti durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non trovano applicazione in relazione alle opere e ai soggetti premiati dalla Fondazione con i Premi David di Donatello.
8. Il Consiglio Direttivo vigila inoltre in ordine alla permanenza in capo ai componenti dei requisiti personali di onestà, correttezza e probità, se del caso assumendo una specifica delibera indicante le condotte, le situazioni e le condizioni personali che la Fondazione ritiene non compatibili con le finalità della Fondazione stessa nonché dei maggiori requisiti previsti dal presente Statuto per alcuni Fondatori.
9. Il Consiglio, quando verifica il venir meno di tali requisiti, assume, se le circostanze lo consigliano, un provvedimento cautelare di sospensione e, in ogni caso, rimette la questione all’Assemblea per l’assunzione dei provvedimenti definitivi.
10. Il Consiglio Direttivo propone la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.


Articolo 12
Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto, tra gli esponenti del mondo dello spettacolo di chiara fama che siano stati insigniti, come autori, produttori o interpreti del premio David di Donatello o di analogo altro premio di rilevanza internazionale, ovvero tra gli esponenti della cultura o dell’imprenditoria di chiara fama, residenti in Italia dal almeno cinque anni, che abbiano mostrato rilevanti competenze nel settore cinematografico e si siano particolarmente distinti nella loro attività di supporto alla crescita del Cinema Italiano.
2. Il Presidente rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
4. Il Presidente:

a. è il legale rappresentante della Fondazione;
b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c. convoca e presiede l'Assemblea;
d. sovrintende al buon andamento della Fondazione;
e. compie tutti gli atti di amministrazione salvo quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione e/o ricadenti nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo o che da questo ultimo debbono essere espressamente autorizzati; 
f. riferisce al Consiglio Direttivo circa le questioni di particolare rilevanza;
g. assume la qualità di direttore artistico ove non diversamente deliberato dal consiglio direttivo.

6. L’organizzazione della Fondazione è affidata al Presidente che, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per attuare i suoi scopi istituzionali, promuove una serie di manifestazioni cinematografiche - tra cui principalmente i riconoscimenti annuali denominati Premi David di Donatello destinate ad illustrare la migliore e più recente produzione cinematografica.
7. Il Presidente è sostituito in qualsiasi momento, in caso di gravissimo impedimento, dal Vicepresidente il quale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il Vicepresidente dovrà essere autorizzato, volta per volta, dal Consiglio Direttivo.


Articolo 13
Assemblea
1. L’Assemblea è costituita dai Fondatori di Diritto, dai Fondatori Ordinari e dai Fondatori Elettivi.
2. I membri dell’Assemblea non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.


Articolo 14
Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. Le Assemblee sono indette mediante avviso scritto inviato a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata, email o telefax che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indirizzata a ciascun membro ed a ciascun consigliere, nonché al Revisore Unico. 
3. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo di telegramma, ovvero a mezzo di telefax e/o di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, da inviare almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
4. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. Si considerano validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti tutti i membri e, altresì, siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore unico. Se i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Revisore unico non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
6. L’Assemblea Ordinaria può essere convocata, inoltre, da:

a. almeno due membri del Consiglio Direttivo;
b. almeno un terzo dei Fondatori.
7. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata da:
a. almeno quattro membri del Consiglio Direttivo;
b. almeno due terzi dei Fondatori.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea, in ogni caso, sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da uno dei presenti indicato dal Presidente con funzioni di Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i Fondatori.
9. I Fondatori possono essere rappresentati in assemblea da altri Fondatori. Ciascun Fondatore può rappresentare un massimo di tre Fondatori.


Articolo 15
Competenze dell’Assemblea

1. Sono di competenza dell’Assemblea:

a. l’approvazione del bilancio;
b. l’approvazione delle modifiche Statutarie;
c. la scelta dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo di cui all’art. 10, comma 6, lettere (e) e comma 7;
d. l’esclusione dei singoli Fondatori;
e. la nomina del Presidente;
f. la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
g. la revoca degli altri membri del Consiglio Direttivo;
h.le nomine dei Fondatori Elettivi di cui all’articolo 8, comma 2, lett. (a) e (b);
i. la nomina del Revisore unico;
j. l’ammissione dei Fondatori Ordinari nel numero massimo di sette (7);
l. l’ammissione dei Fondatori Sostenitori;
m. approva, su richiesta di almeno due Fondatori, l’introduzione di nuovi premi e/o categorie di premi David di Donatello che non siano correlati ad attività pubblicitarie o promozionali di alcun genere.
2. I componenti dell’Assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri del Consiglio Direttivo o tanti Fondatori che rappresentino almeno un terzo del totale dei Fondatori stessi sottopongano alla loro approvazione.
3. In relazione alle delibere di ammissione di nuovi Fondatori Ordinari, i Fondatori di Diritto possono, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera, imporre il diritto di veto circa l'ammissione del nuovo Fondatore Ordinario comunicando tale decisione al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.


Articolo 16
Regole dell’Assemblea e quorum.

1. L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in presenza della metà più uno degli aventi diritto di persona o per delega e delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di cui all’art. 15, comma 1, lettere (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (l) e (m) nonché su ogni altro argomento che sia sottoposto all’Assemblea stessa.
2. L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in presenza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto e delibera a maggioranza di due terzi (2/3) sugli argomenti di cui all’art. 15, comma 1, lettere (d) e (f), nonché: sulle modifiche statutarie comportanti la variazione dei quorum, tanto costitutivi quanto deliberativi; sulle modifiche statutarie concernenti gli artt. 11, 20 e 21 del presente statuto nonché l’art. 8, comma 4, lett. (b) e l’art. 8, comma 5, lett. (b).
3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea stessa ed accertare i risultati delle votazioni.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.
5. Il voto in Assemblea vale per teste. In caso di parità, allorché l’Assemblea totalitaria sia composta da un numero pari di Fondatori con diritto di voto, il voto del Presidente è determinante.
6. Ogni membro dell’Assemblea Ordinaria che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, abbia diritto di intervenire all’Assemblea Ordinaria può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Fondazione.
7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Il rilascio delle deleghe ai Consiglieri è ammesso nell’Assemblea Ordinaria.
8. La rappresentanza non può essere conferita al Revisore unico.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.
10. Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei membri favorevoli, astenuti o dissenzienti.
11. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
12. Il Verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.


Articolo 17
Revisore unico

1. Il Revisore unico è nominato dall’Assemblea. Dura in carica per quattro (4) anni ed è rieleggibile. 
2. Il Revisore unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010. Il Revisore unico verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dalla Fondazione. In particolare, esprime il proprio parere sul bilancio annuale della Fondazione, prima che lo stesso venga presentato all'Assemblea per l’approvazione.


Articolo 18
Competenze del Revisore unico

1. Il Revisore unico:
a. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui siano all’ordine del giorno questioni afferenti alla propria attività;
b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea in cui si discuta dell’approvazione del bilancio;
c. verifica i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo, prima della loro presentazione all'Assemblea, esprimendo il proprio parere.



Articolo 19
Nomina e competenze del Segretario Generale

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale:
a. è a capo dell’Ufficio di Presidenza;
b. è responsabile della struttura operativa della Fondazione e risponde del suo operato;
c. assicura l'attuazione dell'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività programmate;
d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne verbalizza il contenuto.
3. La durata dell’incarico di Segretario Generale è determinata all’atto della nomina.  


Articolo 20
Conflitto di interessi

1. I Fondatori, ad esclusione dei Fondatori di Diritto, non possono partecipare ad Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo e, comunque, allorché vi partecipino comunque non possono prendere la parola o esprimere il loro voto su delibere che possano, direttamente o indirettamente, comportare un conflitto di interessi tra il Fondatore stesso e la Fondazione o che possano in concreto compromettere la terzietà della Fondazione stessa in ragione del conflitto di interessi.
2. In tutte le ipotesi in cui un Fondatore, venuto a conoscenza della possibilità che una data delibera lo ponga in conflitto di interessi, diretto o indiretto, con la Fondazione stessa è tenuto a comunicare al Presidente della Fondazione i motivi di tale conflitto entro tre (3) giorni dalla scoperta.
3. Il Presidente, entro cinque (5) giorni, dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, potrà a suo giudizio verificare la sussistenza o meno del relativo conflitto di interessi e ammettere, una volta informato in Consiglio Direttivo, il Fondatore in presunto conflitto, al voto.
4. L’omessa comunicazione del conflitto di interessi è causa di esclusione del Fondatore ove questo ultimo abbia preso la parola in Assemblea o abbia votato.
5. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Fondatore è in conflitto di interessi:
a. se egli stesso o una persona giuridica privata o pubblica di cui è amministratore o, comunque, sulla quale esercita il controllo, ha interesse nella delibera da adottare;
b. se egli stesso è parente o affine sino al terzo grado o è convivente o commensale abituale di una persona fisica o di una persona fisica che abbia il controllo di una persona giuridica che ha un interesse diretto nella delibera da adottare;
c. se è legato, a qualsiasi titolo, con una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che possa essere direttamente o indirettamente avvantaggiata da una delibera da adottare.



Articolo 21
Esclusione dei Fondatori

1. Può essere escluso il Fondatore che:
a. non abbia versato i contributi periodici deliberati dall’Assemblea;
b. abbia tenuto un comportamento gravemente irrispettoso dei regolamenti della Fondazione;
c. abbia tenuto un comportamento contrario alle finalità della Fondazione o, comunque, gravemente lesivo per gli interessi della stessa;
d. sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
e. non abbia presenziato a cinque (5) Assemblee senza giustificato motivo comunicato almeno tre (3) giorni prima dell’Assemblea;
f. abbia violato quanto previsto dall’art. 20 dello statuto.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo al comma 1, lett. a) ed e) non si applicano ai Fondatori di Diritto. La disposizione di cui al comma 1, lett. a) non si applica ai Fondatori Elettivi.
3. L’esclusione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea con apposita delibera con le maggioranze previste.
4. L’apertura della procedura di esclusione del Fondatore comporta la sospensione del diritto di voto in assemblea. La presenza o assenza del Fondatore con voto sospeso non influisce sui quorum deliberativi e costitutivi.
5. La delibera con la quale il Consiglio Direttivo propone l’esclusione deve essere motivata e comunicata, attraverso strumenti idonei alla conoscenza, al Fondatore interessato entro trenta (30) giorni dall’assunzione della stessa.
6. Il Fondatore, entro venti (20) giorni dal ricevimento della delibera, ha la facoltà di presentare le dovute osservazioni.
7. L’Assemblea, sentito un membro del Consiglio Direttivo e il Fondatore, decide con delibera sull’accoglimento della proposta di esclusione.
8. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Fondatore della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta il diritto di voto.
9. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Fondatore escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta.



Titolo III
Norme transitorie e disposizioni finali




Articolo 22
Liquidazione e scioglimento della Fondazione

1. Lo scioglimento della Fondazione è proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Revisore unico, nei seguenti casi:
a. sia constatata l’impossibilità di perseguire gli scopi e di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 2;
b. vengano meno la totalità dei Fondatori.
2. L’Assemblea assume la deliberazione di scioglimento con il voto di tre quarti (3/4) dei suoi componenti.
3. L’Assemblea, con la relativa delibera e su proposta del Consiglio Direttivo, nomina uno o più liquidatori determinandone il compenso.
4. L’Assemblea, all’esito della procedura di liquidazione, dispone la devoluzione del patrimonio residuato all'esito della liquidazione.
5. Le operazioni di devoluzione del patrimonio hanno inizio trascorsi sessanta (60) giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio di liquidazione da parte dell’Assemblea.
6. Il patrimonio residuo all’atto della liquidazione della Fondazione deve essere destinato ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e che assumano l’impegno di conservarne la memoria e l’archivio documentale.


Articolo 23
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Articolo 24
Disposizioni transitorie

1. L’Assemblea dei Soci dell’Associazione provvede alla nomina, in sede di trasformazione dell’Associazione in Fondazione, dei componenti del primo Consiglio Direttivo e del Revisore unico. I detti organi potranno immediatamente e validamente operare dal momento dell’iscrizione presso la Prefettura di Roma della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche.
2. Sotto la condizione sospensiva dell’iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche assume la qualità di Presidente ad interim della Fondazione il sig. Giuliano Montaldo il quale assumerà tale carica per mesi 6 (sei) dalla data di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Fondazione.
3. L’attuale assemblea dell’Associazione manterrà la propria composizione e i relativi poteri anche a seguito della trasformazione sino al 31 gennaio 2018 o, se precedente, sino alla nomina della nuova assemblea. L’Assemblea, in ogni caso, sarà subordinata alle disposizioni del presente statuto salvo che per quanto previsto in relazione alla composizione della stessa. L’Assemblea potrà provvedere, altresì, alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione.
4. Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2017.